Seguici su
Cerca

Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)

Servizio Attivo

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.



A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare

Descrizione

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

Come fare

1) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato ai sensi dell'art. 6
La Legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione consensuale ovvero un anno ininterotto di separazione personale dei coniugi in caso di separazione giudiziale). La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione all'indirizzo PEC protocollo.serravalle.sesia@cert.ruparpiemonte.it o alla presentazione presso il Protocollo Generale dell'ente. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell'accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione consensuale ovvero un anno ininterotto di separazione personale dei coniugi in caso di separazione giudiziale).

Cosa serve

Competente a ricevere l'accordo è il Comune:

  • di iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
  • di residenza di uno dei coniugi

In allegato sono disponibili le dichiarazioni che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile qualche giorno prima dell'appuntamento. L'accordo è soggetto ad un diritto fisso pari a € 16,00.   Per poter procedere al divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile, è necessario che i coniugi risultino già separati e che tale separazione, qualora non sia annotata a margine dell'atto di matrimonio, venga dimostrata con copia della sentenza di separazione giudiziale o di omologa di separazione consensuale. In mancanza di tali indicazioni, non è compito dell'ufficio di stato civile ricercare eventuali separazione degli interessati, ma sarà cura esclusivamente dei coniugi attivarsi presso il Tribunale per ottenere copia del provvedimento necessario per poter avviare un accordo di divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile.

Cosa si ottiene

Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)

Tempi e scadenze

Su appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile che riceverà la dichiarazione.  

Quanto costa

diritto per separazione/divorzio

€ 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 01/01/2024


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri