Autorizzazone alla sepoltura
L'autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione), deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile:
- in carta libera senza spese (art.10, tab.B, del d.P.R. n.642/1972;
- trascorse 24 ore dalla morte, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti;
- dopo essersi accertato della morte per mezzo di un medico necroscopo.
In caso di morte violenta o quando esista un sospetto di reato, ovvero quando sia stato inviato un rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi sia stato un intervento di questa, l'ufficiale di stato civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria.
Nel caso di richiesta di sepoltura in tomba di famiglia è necessario presentare la dichiarazione di titolarità della concessione (vedi modello in calce alla pagina)
L'autorizzazione alla cremazionePer la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.
Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:
- la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
- l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato.
A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:
- certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamenterisultare che il cadavere può essere cremato;
Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possiiblità di cremare i propri cittadini.
E' anche possiible procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
Chi può decidere la cremazioneSe per accedere all'inumazione o alla tumulazione non è previsto alcun particolare procedimento, nel caso della cremazione è necessario che l’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisca la volontà del defunto o dei familiari.
E' previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari.
Esclusa la presenza di un testamento o di una iscrizione alla Socrem, entra in gioco la volontà dei familiari o meglio del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ.
I parenti, cioè coloro che discendono da uno stesso stipite (art. 74), hanno titolo a manifestare la volontà del defunto soltanto qualora lo stesso non sia coniugato/unito civilmente, vale a dire se è celibe, vedovo oppure divorziato (Si rammenta che nel caso di separazione personale, dato che questa non interrompe il rapporto di coniugio, competente a manifestare la volontà alla cremazione è il coniuge separato e non, ad esempio, i figli o altri parenti).
Una riflessione particolare merita anche la persona che sia convivente di fatto, cioè parte di una convivenza costituita in maniera conforme a quanto previsto dalla legge 76/2016. Infatti tale norma prevede che “
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieno o limitati… b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie” (art. 1 c. 40) e ancora che “la designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa”.
Non vi è dubbio che quando si parla di modalità di trattamento del corpo, in essa rientra anche la destinazione del corpo dopo la morte e dunque anche la cremazione. Pertanto, anche il convivente di fatto può farsi portatore della volontà alla cremazione espressa dal partner deceduto, purché sia stato designato da quest’ultimo a rappresentarlo.
Riguardo alla forma dell’atto di designazione, il comma 41 si esprime nei termini di “forma scritta”, senza ulteriori specificazioni, e naturalmente sottoscritta: da ciò si evince che non è richiesto un atto pubblico e nemmeno la firma autenticata. In sostanza, il convivente superstite si farebbe “portatore” della volontà alla cremazione dell’altro convivente deceduto.
Maggiori problemi pone il caso in cui il coniuge o l’unito civilmente esista (vale a dire non sia deceduto e non ci sia divorzio tra le parti) ma si trovi in una particolare situazione che gli impedisca di rendere la dichiarazione, ovvero:
- sia irreperibile di fatto, in questo caso non ci sono soluzioni, a meno che l’ufficiale di stato civile non faccia un provvedimento di rifiuto alla richiesta di cremazione presentata da altri parenti, con il quale i familiari possano far ricorso al tribunale;
- sia interdetto, in questo ci aiuta la L. 130/2001, che prevede che nel caso di minori di età e di interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti (art. 3, c. 1, lett. b, n. 4).
- sia soggetto ad amministrazione di sostegno; qui è necessario fare una premessa e cioè che l’essere beneficiario dell’amministrazione di sostegno non significa essere privati della capacità di esercitare i diritti personalissimi, anzi, molto più spesso questo istituto ha la funzione di dare un aiuto a persone che sono ben in grado di intendere e di volere e dunque assolutamente capaci di esprimere la volontà alla cremazione per il coniuge deceduto. Sarà pertanto il decreto del giudice tutelare che dovrà stabilire cosa potrà fare l’amministratore di sostegno, che potrà dichiarare la volonta del defunto alla cremazione solo se si evince chiaramente che non ci sono limitazioni per l’esercizio dei diritti personali.
Nel caso in cui il coniuge o unito civilmente che deve manifestare la volontà non sia interdetto, non sia beneficiario di amministrazione di sostegno, ma sia comunque in condizioni fisiche e/o psichiche tali da non essere in grado di farlo, l’ufficiale di stato civile non può procedere a raccogliere la suddetta dichiarazione, di conseguenza non potrà che rifiutarsi di raccogliere la dichiarazione ed emanare un provvedimento di rifiuto.
Nel caso di assenza del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto, abbiamo detto, entrano in gioco i parenti a partire dai più prossimi: quindi i figli, a seguire i nipoti e così via, fino al 6^ grado.
Facendo la norma riferimento in maniera generica ai parenti devono intendersi sia quelli in linea retta (figli, nipoti, ecc.) che quelli in linea collaterale (fratelli o sorelle, i figli di questi e così via), calcolati come previsto dagli artt. 75 e 76 del codice civile: che sono i parenti ad avere titolo a manifestare la volontà, è che se questi non ci sono, non potranno essere gli affini.
CASI PARTICOLARI
L'autorizzaizone al seppellimento deve essere rilasciata dal Comune anche per parti di cadavere, resti mortali o ossa umane che siano stati rinvenuti, e per nati morti.
Sono invece di competenza dell'ASL, l'utorizzazione al trasporto, seppellimento o cremazione di:
- prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e 28 settimane;
- feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati quali nati morti;
- prodotti del concepimento di presutna età di gestazione inferiore alle 20 settimane, se i genitori fanno richiesta di avvalersi della medesima procedura dei feti di presutna età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
- parti anatomiche riconoscibili: arti inferiori, superiori, o le parti di essi, di persona o di cadaveri a cui sono stati amputati.
Cremazioni di resti mortali o di resti osseiLa cremazione dei resti mortali può essere richiesta con le modalità prima descritte, oppure può essere disposta dal Comune se vi sia disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinarie; in tal caso viene dato pubblico avviso delle esumazioni/estumulazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali, e il silenzio da parte dei famigliari equivale ad assenso per il trattamento.
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al seppellimento o cremazione non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti.