Ai parenti dei defunti inumati in campo comune da oltre 10 anni
L’esumazione è l’operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel campo di inumazione dopo un periodo di tempo, stabilito per legge, non inferiore ai dieci anni.
L'esumazione si effettua sia nei campi inumativi sia nei campi ove sono state reinumate le salme che, esumate la prima volta, sono risultate indecomposte. L’operazione viene pertanto eseguita d'ufficio in base ad un calendario proposto dal custode del cimitero che tiene conto sia delle caratteristiche del terreno in cui è inumata la salma sia della necessità di liberare i campi. Tale calendario viene esposto nei cimiteri interessati con un congruo anticipo (in genere almeno 30 giorni prima) e sul sito del Comune. La programmazione delle esumazioni viene, inoltre, comunicata per lettera ad uno dei parenti più prossimi del defunto, ove reperibile. Il parente che ritiene di voler conservare i resti mortali del defunto deve presentare specifica richiesta entro la data di volta in volta indicata sui singoli avvisi. In assenza di specifica richiesta, i resti vengono deposti nell'ossario comune posto all'interno dello stesso cimitero. Nel caso la sepoltura del proprio caro sia stata inserita nel programma comunale di esumazioni ordinarie, occorre provvedere al pagamento della tariffa stabilita per le esumazioni ordinarie (vedi specifiche alla voce 'tariffe') e, qualora non si intenda collocare i resti nell'ossario comune, indicarne la destinazione.
Rinvenimento di resti ossei Nel caso siano rinvenuti resti ossei, i parenti possono chiedere l’assegnazione di una celletta ossario nello stesso Cimitero oppure, sussistendone i requisiti, in un altro Cimitero. I resti ossei possono anche essere inseriti in tombe di famiglia , o trasferiti fuori dal territorio serravallese. Per l’assegnazione di una celletta, che contenga la cassettina dei resti ossei, occorre stipulare con il Comune un contratto di concessione per la durata di 30 anni, rinnovabili. Per l’inserimento della cassettina dei resti ossei in tomba di famiglia, occorre il consenso del concessionario (vedi modulo 'Dichiarazione di titolarità). Per il trasporto della cassettina in altro Comune o in uno Stato Estero, consultare il documento “Trasferimento salme/resti/ceneri fuori dal comune” nella sezione "Link" in fondo alla pagina. Ogni operazione è soggetta a tariffa come indicato in calce alla pagina.
Disinteresse espresso dei parenti - Nel caso in cui i famigliari comunichino la volontà di non occuparsi della destinazione del loro defunto una volta esumato, e diano tempestivo assenso, il Comune procede al conferimento in Ossario comune dei resti ossei. Disinteresse non espresso dei parenti Nel caso in cui i famigliari non comunichino alcuna volontà, il Comune mantiene in deposito presso il Cimitero i resti ossei per un periodo di giorni 30 dalla data di esumazione, procedendo poi, nel caso non vengano richiesti, al loro conferimento in Ossario comune.
Le esumazioni ordinarie sono disposte d'ufficio: i parenti dei defunti interessati possono richiedere di conservare i resti rinvenuti in celletta/tomba di famiglia
Mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Ottobre/Novembre/Dicembre
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria