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Matrimonio civile

Servizio Attivo
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione. Il rito civile verrà celebrato, dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni, nella sala consiliare (2° piano) del Palazzo Comunale. Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.


A chi è rivolto

Il servizio è risolto alle coppie che intendono sposarsi con cerimonia civile

Descrizione

E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione. Il rito civile verrà celebrato, dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni, nella sala consiliare (2° piano) del Palazzo Comunale. Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.

Come fare

Il matrimonio va celebrato nel Comune al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione. Se, per qualsiasi ragione, ci si volesse sposare in un Comune diverso, occorrerà presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una domanda, in bollo, sottoscritta dagli sposi, nella quale dovranno essere specificati i motivi della scelta e il Comune dove si intende celebrare il matrimonio.
La cerimonia è officiata dall'Ufficiale dello Stato Civile alla presenza dei nubendi e di due testimoni maggiorenni.
All'atto del matrimonio gli sposi possono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente eletto il regime della comunione dei beni.
REGIME PATRIMONIALE Il regime patrimoniale che, per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.). Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.). Tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. La separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni, devono comunicarlo all’Ufficiale di Stato civile al momento della richiesta di pubblicazione nel e comunque prima della celebrazione . Nel caso uno o entrambi gli sposi siano di cittadinanza non italiana, è possibile richiedere l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza per quanto attiene il regime patrimoniale che regola i rapporti tra i coniugi. N.B. PER QUALSIASI CAMBIAMENTO DEL REGIME PATRIMONIALE , DOPO IL MATRIMONIO , OCCORRE RIVOLGERSI AD UN NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DI UN’APPOSITA CONVENZIONE. LA CONVENZIONE VERRÀ POI TRASMESSA DAL NOTAIO ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, AI FINI DELL’ANNOTAZIONE SULL’ATTO DI MATRIMONIO.

Cosa serve

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni (vedi link in calce alla pagina)

Cosa si ottiene

Matrimonio civile

Tempi e scadenze

Il matrimonio deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dal termine delle pubblicazioni di matrimonio.
La data deve essere preventivamente concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile 

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 11/03/2023


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