A chi è rivolto
A tutti coloro interessati a dare disposizioni rispetto al trattamento del proprio corpo una volta deceduti
Descrizione
Le "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" (L. n.10/2020 e d.P.R. n.47/2023 e d.P.R. n.47/2023), prevedono che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat, a cui si rimanda nell'appostia pagina di questo sito), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.
Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza, a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.
Come fare
Deve essere presentata apposita dichiarazione All'ASL del proprio territorio
Cosa serve
La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti deve essere redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento.
Si ricorda che le Dat sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Pertanto la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con:
- scrittura privata autenticata;
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
La dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti può essere consegnata all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, ma è necessario che venga consegnata anche all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle Dat un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.
Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Cosa si ottiene
Disposizione del proprio corpo post mortem a fini di studio e ricerca
Tempi e scadenze
Non sono previste scadenza per la presentazione della dichiarazione da parte dei cittadini
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge n.10/2020
d.P.R. n.47/2023
Condizioni di servizio
Casi particolari
Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme previste per gli adulti), da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
La manifestazione di volontà in casi particolari o di urgenza
La legge prevede casi in cui ci si trovi in condizioni particolari caratterizzati da ragioni di emergenza e urgenza, prevedendo che, qualora le condizioni del dichiarante non lo permettano, il consenso può essere espresso attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 21/12/2023