Descrizione
In occasione del Referendum, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva OPZIONE, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24 gennaio 2026, utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine suindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte dell'ufficio consolare, entro il termine prescritto.
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Ultimo aggiornamento
21/01/2026 14:33