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Iscrizione Albo Giudici Popolari

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Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati, partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.



A chi è rivolto

Agli elettori del comune con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati, partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.
Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.

Come fare

I requisiti

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
  • della Corte d’assise
  • della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello
Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami. Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Aggiornamento degli elenchi
  • Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  • entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
  • ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Cosa serve

Deve essere presentata richiesta tramite l'apposito modulo allegato alla presente pagina. L'iscrizione ai relativi albi avviene comunque d'ufficio.

Cosa si ottiene

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Tempi e scadenze

dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/04/2023


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