A chi è rivolto
Possono votare al proprio domicilio:gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Descrizione
Gli elettori del Comune che siano affetti da gravi infermità, che siano intrasportabili e che siano impossibilitati a recarsi al seggio elettorale, possono richiedere di esercitare il voto nel proprio domicilio.
Come fare
Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.
In forza della Legge n. 22/2006 l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per l'elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione e del comune per cui è elettore.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.
Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.
Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.
Cosa serve
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (la dichiarazione formulata vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio). La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale. I certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
Cosa si ottiene
Voto a domicilio per elettori affetti da infermità ed intrasportabili
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata nel periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Legge 7 maggio 2009, n. 46.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
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Argomenti:Pagina aggiornata il 12/03/2023