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Matrimonio religioso

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E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità. Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio (sia civili che religiose) e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.


A chi è rivolto

Alle coppie che intendono sposarsi davanti al Parroco con cerimonia religiosa valida agli effetti civili

Descrizione

E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità. Deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio (sia civili che religiose) e deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione.

Come fare

Rivolgersi al Parroco che rilascerà la richiesta di pubblicazione da consegnare in Comune (per le pubblicazioni di matrimonio vedi link in calce alla pagina).
I dettagli della certimonia andranno concordati con il Parroco. In sede di celebrazione del matrimonio occorrerà scegliere il regime patrimoniale.
REGIME PATRIMONIALE Il regime patrimoniale che, per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.). Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.). Tale elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo. La separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni, devono comunicarlo al Parroco prima della celebrazione del matrimonio. Nel caso uno o entrambi gli sposi siano di cittadinanza non italiana, è possibile richiedere l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza per quanto attiene il regime patrimoniale che regola i rapporti tra i coniugi. N.B. PER QUALSIASI CAMBIAMENTO DEL REGIME PATRIMONIALE , DOPO IL MATRIMONIO , OCCORRE RIVOLGERSI AD UN NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DI UN’APPOSITA CONVENZIONE. LA CONVENZIONE VERRÀ POI TRASMESSA DAL NOTAIO ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, AI FINI DELL’ANNOTAZIONE SULL’ATTO DI MATRIMONIO.

Cosa serve

La cerimonia deve essere preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio (vedi link in calce alla pagina): l''Ufficiale di Stato Civile rilascerà un certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco

Cosa si ottiene

Matrimonio religioso

Tempi e scadenze

Il matrimonio deve essere celebrato dopo il 3° giorno ed entro 180 giorni dal termine delle pubblicazioni di matrimonio

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

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Contatti

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Argomenti:Pagina aggiornata il 11/03/2023


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